Art. 5.
(Abbassamento del limite di età per l'esercizio del diritto di querela e di remissione).

      1. Ai fini dell'esercizio diretto del diritto di querela e di remissione, il limite di età è portato da quattordici a dodici anni.
      2. Per gli effetti di cui al comma 1, ogni riferimento al limite di età di quattordici anni, quale criterio temporale per l'esercizio del diritto di querela e di remissione, deve intendersi sostituito con il limite di età di dodici anni.